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PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazione principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso). Restano valide le definizioni di fabbricati e aree edificabili fornite per l’Imposta comunale sugli immobili in vigore negli anni precedenti.

SOGGETTI PASSIVI
Sono soggetti passivi dell’IMU:

• il proprietario dell’immobile;
• l’usufruttuario;
• il titolare del diritto d’uso;
• il titolare del diritto di abitazione;
• il titolare del diritto di enfiteusi;
• il titolare del diritto di superficie;
• il locatario di bene in leasing;
• il concessionario di beni demaniali.


LE IPOTESI DI ESCLUSIONE
In materia di IMU, si ricorda che dal 1° gennaio 2014, nel riscrivere alcune diposizioni dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 214/2011, l’art.1, comma 707 della L. n. 147/2013 apporta queste modificazioni alla disciplina in vigore negli anni precedenti:

soppressione dell’IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.
Si ricorda a questo proposito che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

sono altresì escluse dall’IMU, in quanto assimilate all’abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:

• abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
• alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;
• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ art. 13 del d.l. n. 201/2011.

Le esclusioni descritte risultano ampliate dalle assimilazione all’abitazione principale che il Comune di Montescaglioso ha previsto nel proprio regolamento:

• unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata;
• unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che venga utilizzata da questi ultimi come abitazione principale.
In tale ipotesi, viene previsto che l’agevolazione sia riconosciuta:

- limitatamente alla quota di rendita che risulta in catasto, ove non ecceda il valore di 500 euro;

• abitazione posseduta in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.


LE IPOTESI DI ESENZIONE DALL’IMU

Nel Comune di Montescaglioso continuano ad essere esenti dall’IMU anche per il 2014 i terreni agricoli, in quanto ricadenti nelle aree montane o di collina di cui all’art. 7 comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/92.
Dal 1° gennaio 2014 sono altresì esenti:
• i beni merce. Appartengono a tale tipologia di immobili i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;


DICHIARAZIONE
I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.


VERSAMENTO IMU
Il versamento dell’IMU dovrà essere effettuato utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante F24.

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
Gli enti non commerciali devono effettuare i versamenti esclusivamente utilizzando il modello F24.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Codici tributo da inserire nel modello F24:
CODICE ENTE COMUNE F 637
CODICI TRIBUTO:
• 3912 “IMU abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9
• 3916 “IMU aree edificabili”
• 3918 “IMU altri fabbricati
• 3925 “IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato
• 3930 “IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune

Il versamento dell’IMU si effettua in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 2014

Documenti

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